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I contravventori alle disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito di animali, previste nella presente legge, sono puniti con l'ammenda ((da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato)).

Testo in vigore dal 9 luglio 1999 al 27 settembre 2022

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art38 · fonte su Normattiva