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I contravventori alle disposizioni in materia di importazione, esportazione e transito di animali, previste nella presente legge, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L. 2.000.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art38 · fonte su Normattiva