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I suini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi ((e da una azienda ufficialmente indenne da peste suina o da una azienda indenne da peste suina purche', in quest'ultimo caso, siano accompagnati da un certificato che attesti che gli animali non sono stati vaccinati.)) Quando si tratta di suini di peso superiore a 25 chilogrammi, devono aver presentato, in prove effettuate entro i trenta giorni precedenti il carico:

  • 1)un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;
  • 2)una reazione di fissazione del complemento negativa all'esame sierologico praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C.

Testo in vigore dal 3 aprile 1992 al 9 luglio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art7 · fonte su Normattiva