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I suini da allevamento o da produzione, in aggiunta alle condizioni previste dal precedente articolo 3, devono provenire da un allevamento suino indenne da brucellosi. Quando si tratta di suini di peso superiore a 25 chilogrammi, devono aver presentato, in prove effettuate entro i trenta giorni precedenti il carico:

  • 1)un tasso brucellare inferiore a trenta unita' internazionali agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C;
  • 2)una reazione di fissazione del complemento negativa all'esame sierologico praticata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato C.

Testo in vigore dal 11 giugno 1976 al 3 aprile 1992

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-30;397~art7 · fonte su Normattiva