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Continuano ad avere applicazione anche nei riguardi degli Stati membri della Comunita' economica europea le disposizioni dell'ordinamento nazionale concernenti l'introduzione nel territorio nazionale di:

  • a)carni ottenute da animali trattati con estrogeni naturali o di sintesi;
  • b)carni cui siano state aggiunte sostanze estranee o che contengano residui di prodotti pericolosi o nocivi per la salute dell'uomo;
  • c)carni trattate con raggi ultravioletti o con radiazioni ionizzanti. Continuano parimenti ad applicarsi anche nei confronti degli Stati membri della Comunita' le norme dell'ordinamento nazionale riguardante la prevenzione della trichinosi, limitatamente alle carni suine fresche.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1971 al 19 ottobre 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1073~art11 · fonte su Normattiva