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Le opere elencate nell'articolo precedente sono ad esclusivo carico dello Stato. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 14 AGOSTO 1971, N. 822)). L'esercizio dei mezzi meccanici e delle apparecchiature per il sollevamento, trasporto e manipolazione delle merci sara' affidato all'Azienda portuale dei Magazzini generali di Trieste, che provvedera' alla manutenzione dei mezzi stessi.
Testo in vigore dal 30 ottobre 1971 al 22 dicembre 2008
