Norme specifiche sul servizio diplomatico

Art. 1 — Trattamento economico dei gradi iniziali della carriera diplomatica

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Tenuto conto dell'esigenza di raccordare la normativa generale sul pubblico impiego con gli specifici compiti di direzione e di coordinamento del personale diplomatico nei settori di attivita' di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e in attesa del provvedimento legislativo di riordinamento dell'assetto organizzativo e degli strumenti operativi dell'Amministrazione degli affari esteri, ai consiglieri di legazione non ancora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' attribuito il trattamento economico tabellare corrispondente all'ottanta per cento di quello dei consiglieri di legazione dotati dei suindicati requisiti. La suddetta percentuale e' ridotta al settantacinque per cento per i funzionari diplomatici con il grado di primo segretario di legazione e di segretario di legazione. I funzionari di cui al comma 1 conservano la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di attribuzione del nuovo stipendio. Ai fini della progressione economica nel nuovo stipendio, il suddetto personale viene collocato nella classe o scatto immediatamente inferiore al trattamento spettante ai sensi dei commi 1 e 2, previa temporizzazione della differenza.

Testo in vigore dal 10 agosto 1989 al 26 aprile 2000

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urn:nir:stato:legge:1989-08-04;285~art1 · fonte su Normattiva