1. Ai diplomatici ed ai consoli di carriera, al personale amministrativo e tecnico delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera, nonche' ai membri del personale domestico di tali Rappresentanze e al personale domestico privato occupato presso i diplomatici, i consoli di carriera ed i membri delle Rappresentanze rette da diplomatici e da consoli di carriera si applicano le disposizioni di cui alle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari. 2. Ai cittadini di uno Stato contraente, che siano occupati presso istituti scientifici o culturali o presso scuole di tale Stato contraente nel territorio dell'altro Stato contraente, nonche' alle persone della medesima nazionalita' addette al loro servizio domestico si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, nel termine di tre mesi dalla data di inizio della occupazione, di essere assoggettati alla legislazione dello Stato sul cui territorio lavorano.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-18;33~art9 · fonte su Normattiva