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L'affidamento in concessione di cui al precedente articolo 1, commi 1 e 2, previa pubblicita' ai sensi del successivo articolo 5, e' disposto a mezzo di procedura ristretta tra le imprese di costruzione, loro consorzi o raggruppamenti temporanei, sulla base di progetti di massima, con allegato schema di convenzione, completi di prezzari aggiornati, e con la descrizione delle principali categorie di lavori. L'amministrazione o l'ente concedente invita le imprese che abbiano segnalato il proprio interesse ai sensi del successivo articolo 5 e che risultino in possesso del certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, nonche' dei requisiti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726. Qualora il numero delle imprese interessate risulti superiore a quindici l'amministrazione o l'ente concedente ha la facolta' di invitare non meno di quindici imprese. Nella scelta delle imprese da invitare sono preferite le associazioni temporanee o i consorzi, in cui siano presenti imprese che svolgono la loro prevalente attivita' nell'ambito della regione dove si svolgono i lavori. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e' istituita, presso il Ministero dei lavori pubblici, una commissione, la quale, nei trenta giorni successivi al suo insediamento, stabilisce, con riferimento agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che le imprese, i loro consorzi o raggruppamenti temporanei devono possedere ai fini dell'affidamento in concessione, nonche' i criteri in base ai quali scegliere le imprese da invitare ai sensi dei precedenti commi. La commissione, nominata dal Ministro dei lavori pubblici, predispone altresi', sentiti gli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri, la convenzione-tipo per l'affidamento dei lavori in concessione. I requisiti e la convenzione-tipo stabiliti dalla commissione sono oggetto di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee. La commissione e' presieduta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed e' composta da:

  • a)un consigliere di Stato;
  • b)un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
  • c)un consigliere della Corte dei conti;
  • d)tre membri in rappresentanza, rispettivamente, della categoria dei costruttori, del movimento cooperativo e delle imprese a partecipazione statale;
  • e)un rappresentante complessivamente delle categorie dei lavoratori interessate. L'affidamento delle concessioni avviene secondo il criterio di cui al successivo articolo 9. L'amministrazione o l'ente concedente indica nella lettera di invito gli elementi prescelti per la valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nell'ordine di importanza ad essi attribuito. Nella lettera di invito l'amministrazione o l'ente concedente indica inoltre per ciascun lavoro:
  • a)i requisiti minimi di cui al precedente comma 4;
  • b)l'importo presuntivo dell'opera e le prestazioni che si richiedono;
  • c)il termine di ricezione delle offerte, comunque non inferiore a venti giorni;
  • d)l'ufficio al quale indirizzare le domande di partecipazione;
  • e)il giorno di apertura delle offerte. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva. Qualora l'ammontare del progetto esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente concedente puo' procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di gara incrementato di non piu' del 20 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della tariffa professionale ridotta del 50 per cento.

Testo in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006

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urn:nir:stato:legge:1987-02-17;80~art3 · fonte su Normattiva