Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

Art. 2 — Interventi in materia di costruzione e ristrutturazione

In considerazione della eccezionale urgenza degli interventi in materia di strutture ospedaliere per malattie infettive, sulla base del fabbisogno di posti letto per l'anno 1992 indicato nel piano triennale della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS in relazione all'andamento epidemiologico stimato di tale patologia, all'attuazione degli interventi necessari si provvede con le modalita' di cui al presente articolo. In relazione alle indicazioni tecniche della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, le regioni e le province autonome determinano e comunicano al Ministro della Sanita', entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la distribuzione e la localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di edificazione di nuove strutture per malattie infettive. In caso di mancata osservanza del termine, decide sulla materia il Ministro della Sanita', sentita in via di urgenza la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS.1 Il CIPE, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il programma degli interventi, suddiviso per regioni e province autonome e con l'indicazione delle localizzazioni e del dimensionamento delle strutture da realizzare. Con la stessa deliberazione il CIPE individua tra societa' con idonea qualificazione uno o piu' soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione del programma. La deliberazione del CIPE e' resa esecutiva con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanita'. La dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza e' implicita per tutte le opere indicate nel decreto. La convenzione con il soggetto o i soggetti incaricati concessionari e' stipulata dal Ministro della Sanita' sentito il Ministro dei lavori pubblici. Il concessionario o i concessionari, anche mediante affidamento di incarichi professionali, provvedono: al compimento di tutte le operazioni preliminari, ivi compresi gli studi geologici e le espropriazioni; alla redazione dei progetti; all'assistenza ed istruttoria relativa agli appalti; alla direzione dei lavori, alla contabilita' e all'assistenza fino ai collaudi. Il concessionario o i concessionari rispondono, altresi' mediante la previsione di penalita' contrattuali, di eventuali congrue progettuali, nonche' del rispetto dei tempi convenuti per le opere da eseguire. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492)). Alla esecuzione degli interventi si provvede mediante contratti di appalto, previa gara da espletarsi ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1987, n. 80, tra imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finaziario e tecnico-organizativi ivi indicati. Per le opere di minore consistenza e comunque inferiori a 20 miliardi di o, nell'eventualita' di opere da realizzare in sedi con lavori gia' in corso, si provvede utilizzando le piu' adeguate modalita' previste dalla normativa vigente in materia di esecuzione delle opere pubbliche. I contratti di appalto devono globalmente riguardare il complesso delle opere e forniture necessarie per il funzionamento delle strutture di ricovero e dei laboratori, comprese le attrezzature e gli arredi, nonche' gli impianti e le attrezzature inerenti ai servizi di diagnostica per immagini ad elevata tecnologia, da realizzare, ove mancanti, nei centri ospedalieri di piu' alta qualificazione. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 OTTOBRE 1993, N. 396, COVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".

Testo vigente dal 5 dicembre 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 37/1991

    Ha colpito questo articolo
    31 gennaio 1991

    I programmi di costruzione e ristrutturazione delle strutture ospedaliere per malattie infettive delineati con la disciplina normativa introdotta con gli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi dal terzo al settimo, e 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, nascono dalla necessità di adeguare le strutture ospedaliere per le malattie infettive al fabbisogno di posti letto per il 1992 indicato, in relazione al previsto andamento epidemiologico dell'AIDS, dall'apposita Commissione ministeriale e si caratterizzano per la eccezionale urgenza degli interventi. In una tale ottica deve escludersi, anche per la fondamentale esigenza unitaria che sta alla base dell'intervento legislativo, che la normativa introdotta incida illegittimamente in competenze riservate alle Regioni e alle Province autonome: per quanto concerne le Province, nella loro competenza esclusiva in tema di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici, espropriazione per pubblica utilità nella competenza concorrente sull'igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera, nonché nella loro autonomia finanziaria, e di bilancio; per quanto concerne la Regione Lombardia, nella competenza concorrente per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera e per i lavori pubblici di interesse regionale, e nella relativa autonomia di spesa. Considerato anche che tali competenze regionali e provinciali sia riguardo alla disciplina procedimentale, sia riguardo alle modalità di finanziamento del previsto piano, non sono del tutto escluse. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi quarto e quinto, 2, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento agli artt. 8, nn. 3), 5), 6), 17) e 22), 9, n. 10), 16, 78, 79, 83, 84, 104 e titolo VI dello Statuto Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, ed agli artt. 117 e 118 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 2 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS · Art. 3 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-05;135~art2 · fonte su Normattiva