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Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le stesse parti o, in mancanza, dall'assessore regionale all'agricoltura.

Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 325/1998

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24, comma primo, e 102, comma primo, Cost., l'art. 11, comma primo, l. 16 marzo 1988, n. 88 (Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli), nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, in quanto - posto che l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volontà delle parti, per cui l'obbligatorietà 'ex legè del medesimo si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale; che l'arbitrato può ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario; e che la norma impugnata dispone(va) che, per le controversie "che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale" - la norma stessa prevede una forma di arbitrato obbligatorio, tenuto conto che essa non lascia alcun margine all'eventuale, difforme volontà di una delle parti di affidare la causa al giudizio dell'Autorità giudiziaria ordinaria e che la legge individua 'a priorì il collegio che sarà chiamato alla decisione. - S. nn. 127/1977, 488/1991, 49/1994, 206/1994, 232/1994, 54/1996, 152/1996, 381/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 11 Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art11 · fonte su Normattiva