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Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'articolo 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le stesse parti o, in mancanza, dall'assessore regionale all'agricoltura.
Testo in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005
