Per coloro che siano in servizio militare di leva all'atto dello svolgimento delle sessioni di esame di abilitazione all'esercizio professionale indette per l'anno 1958 il termine di decadenza fissato dal comma secondo dell'art. 1 della presente legge e' prorogato fino all'espletamento della prima sessione di esame di abilitazione indetta per l'anno successivo a quello del loro collocamento in congedo.

Testo vigente dal 15 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;323~art3 · fonte del testo