Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, e' prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 22 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-11;1093~art3 · fonte su Normattiva