Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, e' prorogato sino al compimento di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 22 dicembre 1971
