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I bilanci preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi del Pio Istituto di Santo Spirito e Ospedali Riuniti di Roma sono approvati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, previo parere della Commissione di cui al precedente articolo 9.

Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-02-25;125~art10 · fonte del testo