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I consiglieri sono nominati: uno dal Ministro per la sanita', uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il tesoro, due dal Consiglio provinciale e tre dal Consiglio comunale di Roma. I consiglieri di nomina ministeriale debbono essere funzionari in attivita' di servizio.

Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-02-25;125~art3 · fonte del testo