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I consiglieri sono nominati: uno dal Ministro per la sanita', uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il tesoro, due dal Consiglio provinciale e tre dal Consiglio comunale di Roma. I consiglieri di nomina ministeriale debbono essere funzionari in attivita' di servizio.
Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008
