Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Cura l'indirizzo generale della amministrazione ed il regolare andamento di tutti i servizi. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indispensabili nell'interesse dell'ente, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza, per la ratifica.
Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008
