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Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Cura l'indirizzo generale della amministrazione ed il regolare andamento di tutti i servizi. Adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indispensabili nell'interesse dell'ente, riferendone al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza, per la ratifica.

Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-02-25;125~art4 · fonte del testo