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In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci un consigliere da lui delegato. Il presidente puo' delegare ai consiglieri la vigilanza sui determinati servizi.

Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-02-25;125~art5 · fonte del testo