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Il presidente deve presentare alla fine di ogni anno al Ministro per la sanita' una relazione sull'andamento amministrativo, finanziario e tecnico-sanitario dello istituto.

Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-02-25;125~art6 · fonte del testo