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Per gravi motivi attinenti al funzionamento dello ente, il Consiglio di amministrazione puo' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro. Con lo stesso decreto e' nominato un commissario straordinario per un periodo di tempo non superiore ad un anno.

Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-02-25;125~art7 · fonte del testo