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La Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma e' cosi' composta: un presidente di sezione del Consiglio di Stato, con funzioni di presidente, nominato con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; due componenti, nominati dal Ministro per la sanita', nelle persone del direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed ospedali e del direttore generale degli affari amministrativi e del personale; due componenti nominati dal Ministro per l'interno, nelle persone del direttore generale dell'assistenza pubblica e del direttore generale dell'Amministrazione civile; due componenti nominati dal Ministro per il tesoro tra funzionari aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore generale. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione. La Commissione ha sede presso il Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 16 marzo 1965 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1965-02-25;125~art9 · fonte del testo