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Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di maresciallo d'alloggio capo, o corrispondente, e' conferito, nei limiti delle vacanze di organico, ai sottufficiali che rivestono il grado di maresciallo d'alloggio ordinario, o corrispondente, che abbiano compiuto almeno due anni di anzianita' di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme sull'avanzamento dell'Arma o del Corpo di appartenenza. Nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco il grado di brigadiere e' conferito ai vicebrigadieri, che abbiano due anni di anzianita' di grado e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme di avanzamento dell'Arma o Corpo di appartenenza.

Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-11-03;1543~art2 · fonte su Normattiva