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[1]Ai militari di truppa in appresso indicati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia ed al personale dei gradi corrispondenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato e' attribuita la paga corrispondente ai seguenti coefficienti di cui alla tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19:
[2]appuntato e gradi corrispondenti................. 173 carabiniere in servizio continuativo e gradi corrispondenti e vigile permanente con almeno nove anni di servizio........... 155 carabiniere in rafferma e gradi corrispondenti e vigile permanente con anzianita' di servizio da tre anni a nove anni........ 150 carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti e vigile permanente con meno di tre anni di servizio........... 146 carabiniere ausiliario...................... 138 Alle guardie di pubblica sicurezza mantenute in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, che abbiano compiuto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza tre anni e nove anni di servizio, ivi compreso quello reso anteriormente alla stabilizzazione, e' attribuito rispettivamente il coefficiente 150 e 155. La disposizione di cui al secondo comma si applica alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza ed alle guardie forestali gia' appartenenti ai Corpi di polizia della Venezia Giulia al compimento della anzianita' di tre anni e nove anni di servizio, per la cui determinazione e' computato anche il servizio prestato nei Corpi suddetti anteriormente all'inquadramento nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Per i vigili permanenti provenienti dai volontari in servizio continuativo o temporaneo, agli effetti della determinazione dell'anzianita' di cui al primo comma, e' computabile anche il periodo di tempo trascorso nelle anzidette posizioni prima della nomina in ruolo.
Testo in vigore dal 30 novembre 1963 al 9 ottobre 2010
