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Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego; disciplinato dalle disposizioni della presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010
