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Il Ministro per la difesa puo' disporre il collocamento in congedo degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 anche prima delle scadenze stabilite, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento e' adottato su proposta delle autorita' gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art10 · fonte su Normattiva