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Nei confronti degli ufficiali e dei cappellani militari indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 sono utili a pensione i servizi militari comunque resi con percezione di assegni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora non sia stata debitamente operata la ritenuta in conto tesoro, il personale interessato versera' una somma pari al 6 per cento dello stipendio percepito alla data della domanda di riconoscimento dei servizi di cui al primo comma, con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20. Tale somma, ove non sia corrisposta in unica soluzione, puo' essere suddivisa in ritenute mensili sullo stipendio o sulla pensione per un periodo di tempo non superiore a quello oggetto della regolarizzazione contributiva. Agli stessi ufficiali e cappellani militari e' estesa la disposizione dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010
