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Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e i cappellani militari, richiamati o trattenuti in servizio ai sensi della presente legge, in caso di congedamento a domanda senza diritto a pensione, hanno diritto ad un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio effettivo prestato, con esclusione del periodo corrispondente alla durata della ferma di leva presso l'Esercito e l'Aeronautica. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero. Il premio di cui al primo comma del presente articolo non compete, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali e ai cappellani militari congedati ai sensi del precedente articolo 10. In caso di morte in servizio dell'ufficiale, il premio di congedamento maturato alla data del decesso viene devoluto agli aventi causa, secondo le norme del codice civile in materia di successione. Nei riguardi degli ufficiali e dei cappellani militari congedati senza diritto all'assegno vitalizio erogato dalla Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, si applicano le disposizioni della legge 2 aprile 1958, n. 322. L'importo dei contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e' portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'indennita' una tantun spettante in caso di cessazione per inabilita' permanente al servizio incondizionato o del premio di congedamento spettante in caso di cessazione dal servizio a domanda.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010
