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La tabella 5 annessa alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, riguardante lo avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito, e' sostituita da quella annessa alla presente legge. Nei casi in cui detta tabella prevede che i periodi minimi di comando possano essere compiuti anche in incarichi equipollenti, sono validi gli stessi incarichi determinati per gli ufficiali del servizio permanente effettivo. Nella tabella 7 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, riguardante l'avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Aeronautica, in corrispondenza del grado di sottotenente di ogni ruolo sono soppresse le parole inserite nelle colonne 2 e 3.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art14 · fonte su Normattiva