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Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7, iscritti in quadro di avanzamento, che non possano conseguire la promozione per l'esistenza nei ruoli del servizio permanente effettivo di ufficiali di pari grado e di maggiore o uguale anzianita' e che siano raggiunti dai limiti di eta' o di servizio stabiliti per il loro collocamento in congedo o siano divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o siano deceduti, sono promossi con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento di detti limiti di eta' o di servizio o del giudizio di permanente inabilita' o del decesso. Nel primo caso, per il collocamento in congedo degli ufficiali promossi, si applicano i limiti di eta' relativi al grado rivestito prima della promozione.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art15 · fonte su Normattiva