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I tenenti e i sottotenenti di complemento e gli ufficiali di complemento di grado corrispondente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge perche' trattenuti ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 371 o dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, giudicati non idonei all'avanzamento anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti ad una nuova valutazione, in deroga all'ultimo comma dell'articolo 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sempre che siano trascorsi almeno tre anni dal giudizio di non idoneita'.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010
