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Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alle ferme volontarie di cui agli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 1968, numero 371, alla legge 21 maggio 1960, n. 556, e alla legge 21 febbraio 1963, n. 249, al termine delle ferme stesse, permangono in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di eta' stabiliti per i pari grado del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi siano ruoli normali e ruoli speciali si applicano i limiti di eta' dei ruoli normali. Agli ufficiali ammessi al trattenimento in servizio di cui al primo comma del presente articolo non vengono corrisposti i premi previsti dalle leggi citate nello stesso comma. Gli ufficiali di complemento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato le ferme volontarie di cui al precedente primo comma, possono chiedere, entro novanta giorni dalla suddetta data, sempre che conservino i requisiti prescritti, l'applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui allo stesso comma. Ove ammessi al trattenimento in servizio, detti ufficiali debbono versare all'erario i premi di fine ferma eventualmente riscossi e, qualora gia' collocati in congedo, sono richiamati in servizio.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art2 · fonte su Normattiva