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Il numero massimo dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio in applicazione del secondo comma del precedente articolo 18 e' stabilito annualmente, per ciascuna Forza armata, dalla legge di bilancio. Per l'anno 1974, il numero massimo dei sottufficiali di cui al precedente comma e' stabilito come segue: Marina, 300; Aeronautica, 25.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art20 · fonte su Normattiva