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I sottufficiali di cui al precedente articolo 18, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che non abbiano riacquistato l'idoneita' dopo un'assenza dal servizio di due anni, consecutiva o non nel quinquennio, per infermita' dipendente o non da causa di servizio, sono collocati in congedo assoluto anche prima delle previste scadenze. I periodi di assenza dal servizio per infermita', durante i quali gli assegni di attivita' sono mantenuti o ridotti nella stessa misura prevista per i sottufficiali in servizio permanente nella corrispondente posizione di aspettativa per infermita', sono utili per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Si applicano per il trattamento di quiescenza le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599. Il Ministro per la difesa puo' disporre il collocamento in congedo dei sottufficiali di cui al precedente articolo 18 anche prima delle previste scadenze, per motivi disciplinari o per scarso rendimento. Il provvedimento e' adottato su proposta delle autorita' gerarchiche, previo parere delle competenti commissioni di avanzamento ovvero delle autorita' competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art21 · fonte su Normattiva