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Agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di eta' o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 6, 8, 11, 15, 26, 27 e 28. Ai sottufficiali di complemento e della riserva, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano richiamati ed abbiano superato i limiti di eta' o di servizio indicati dalla legge stessa, si applicano i benefici previsti dagli articoli 19, 21 primo comma, 23, 24, 26, 27 e 28.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art25 · fonte su Normattiva