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Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento indicati nei precedenti articoli 2, 3 e 7 nonche' i cappellani militari ammessi al trattenimento in servizio in base alla presente legge e i sottufficiali ammessi al trattenimento in base alla presente legge, alla legge 26 giugno 1965, n. 808, e all'articolo 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447, sono iscritti d'ufficio alla Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, prevista dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni. Gli ufficiali, i cappellani militari ed i sottufficiali di cui al precedente comma sono anche iscritti alle rispettive casse ufficiali, casse sottufficiali e fondo di previdenza sottufficiali, previsti per le corrispondenti categorie di personale in servizio permanente. L'indennita' supplementare e' commisurata agli anni di effettiva iscrizione alle casse ufficiali e sottufficiali e al fondo di previdenza indicati nel precedente comma.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art26 · fonte su Normattiva