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L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 5 per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2, e' subordinato al giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento. Per gli ufficiali: di cui al primo comma dell'articolo 2 la commissione forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualita' militari e professionali.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 1980
