Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 1980. Leggi il testo vigente →

L'accoglimento della domanda di trattenimento in servizio, nel numero stabilito a norma del successivo articolo 5 per gli ufficiali di cui al primo comma dell'articolo 2, e' subordinato al giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento. Per gli ufficiali: di cui al primo comma dell'articolo 2 la commissione forma una graduatoria di merito degli idonei sulla base delle qualita' militari e professionali.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art4 · fonte su Normattiva