L'articolo 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e' sostituito dal seguente: "3) delibera il bilancio preventivo almeno tre mesi prima dell'inizio del relativo esercizio finanziario, nonche' le successive variazioni e ne da' comunicazione al Ministro per l'industria e commercio. Allo stesso Ministro presenta il bilancio consuntivo anche agli effetti del comma ottavo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643".

Testo vigente dal 12 luglio 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;507~art2 · fonte su Normattiva