Art. 52
L'esercizio finanziario della Regione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Due mesi prima dell'inizio del nuovo esercizio finanziario la Giunta presenta al Consiglio il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo. Il Consiglio approva, con legge, il bilancio preventivo entro il 15 dicembre. L'indebitamento della Regione non puo' superare annualmente i limiti stabiliti, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. L'esercizio provvisorio puo' essere deliberato dal Consiglio con legge, per un periodo non superiore a tre mesi. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio, prima di quello preventivo, approva, con legge, il bilancio consuntivo. Qualora il bilancio consuntivo risultasse in disavanzo, l'ammontare del disavanzo e' iscritto nello stato di previsione dell'esercizio successivo. La stessa procedura e' adottata in caso di avanzo. Prima della presentazione al Consiglio, la Giunta provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione il bilancio di previsione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
