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((Gli ufficiali di cui al precedente articolo giudicati idonei al termine del corso devono effettuare un esperimento pratico della durata di un anno presso un comando di grande unita' della propria Arma, se appartenenti all'Arma dei carabinieri; presso gli organi centrali o presso un comando di grande unita' o presso un comando militare territoriale, se appartenenti alle altre armi. L'esperimento puo' essere svolto prima o dopo l'espletamento del periodo di comando inerente al grado rivestito, a seconda delle esigenze di impiego)). Al termine dell'esperimento pratico, l'autorita' dalla quale l'ufficiale dipende compila la documentazione caratteristica ai sensi della legge 5 novembre 1962, n. 1695, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, e successive modificazioni, pronunciandosi sull'attitudine dell'ufficiale al servizio di stato maggiore. Lo stesso giudizio deve essere espresso nel caso in cui si renda necessario compilare documenti caratteristici prima del termine suddetto.

Testo in vigore dal 9 ottobre 1980 al 16 agosto 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art11 · fonte su Normattiva