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Gli ufficiale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, effettuato l'esperimento pratico e compiuto nei gradi di maggiore o tenente colonnello il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, sono sottoposti al giudizio della commissione di cui al quarto comma del presente articolo, che si pronuncia sulla loro idoneita' alle funzioni di stato maggiore. Gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del Ministro per la difesa. Il numero complessivo dei predetti incarichi e' fissato in 88 per il grado di colonnello ed in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore. Il giudizio di idoneita' a ricoprire i predetti incarichi per gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo e' espresso da una commissione nominata con decreto del Ministro per la difesa. La commissione e' presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito o, per sua delega, dal sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e di essa fanno parte, in qualita' di membri, ((tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito.)) La commissione esamina la personalita' di ciascun ufficiale da valutare sulla base dei precedenti di carriera, dell'esito del corso di stato maggiore e del corso superiore di stato maggiore, dell'esperimento pratico e del comando di reparto tenuto dall'ufficiale stesso. E' attribuita alla commissione la facolta' di cui allo articolo 23, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'esito della valutazione e' sottoposto alla approvazione del Ministro per la difesa, comunicato all'interessato e pubblicato nel Giornale ufficiale.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1998 al 16 agosto 2000
