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Gli ufficiale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano superato il corso superiore di stato maggiore, effettuato l'esperimento pratico e compiuto nei gradi di maggiore o tenente colonnello il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, sono sottoposti al giudizio della commissione di cui al quarto comma del presente articolo, che si pronuncia sulla loro idoneita' alle funzioni di stato maggiore. Gli ufficiali riconosciuti idonei sono destinati negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici agli incarichi di particolare rilievo che saranno definiti con decreto del Ministro per la difesa. Il numero complessivo dei predetti incarichi e' fissato in 88 per il grado di colonnello ed in 187 per i gradi di tenente colonnello e di maggiore. Il giudizio di idoneita' a ricoprire i predetti incarichi per gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo e' espresso da una commissione nominata con decreto del Ministro per la difesa. La commissione e' presieduta dal capo di stato maggiore dell'Esercito o, per sua delega, dal sottocapo di stato maggiore dell'Esercito e di essa fanno parte, in qualita' di membri, tre ufficiali generali in servizio permanente effettivo dell'Esercito. La commissione esamina la personalita' di ciascun ufficiale da valutare sulla base dei precedenti di carriera, dell'esito del corso di stato maggiore e del corso superiore di stato maggiore, dell'esperimento pratico e del comando di reparto tenuto dall'ufficiale stesso. E' attribuita alla commissione la facolta' di cui allo articolo 23, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'esito della valutazione e' sottoposto alla approvazione del Ministro per la difesa, comunicato all'interessato e pubblicato nel Giornale ufficiale. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214
6- Il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 13-ter, lettera a)) che "Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192". - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 13-ter, alinea del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, e' stato emanato con Decreto 10 febbraio 2003, n. 64, pubblicato in G.U. 11/04/2003, n. 85.
Testo in vigore dal 16 agosto 2000 al 24 ottobre 2000
