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Gli ufficiali destinati agli incarichi di cui all'articolo 12 cessano dagli stessi:
- a)per destinazione ad incarichi di comando o ad altri incarichi non compresi tra quelli contemplati nel predetto articolo 12;
- b)per perdita dell'idoneita' a ricoprire l'incarico riconosciuta con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta della commissione di cui al precedente articolo 12.
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 16 agosto 2000
