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Gli ufficiali destinati agli incarichi di cui all'articolo 12 cessano dagli stessi:
- a)per destinazione ad incarichi di comando o ad altri incarichi non compresi tra quelli contemplati nel predetto articolo 12;
- b)per perdita dell'idoneita' a ricoprire l'incarico riconosciuta con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta della commissione di cui al precedente articolo 12. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214
6- Il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 13-ter, lettera a)) che "Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192". - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 13-ter, alinea del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, e' stato emanato con Decreto 10 febbraio 2003, n. 64, pubblicato in G.U. 11/04/2003, n. 85.
Testo in vigore dal 16 agosto 2000 al 24 ottobre 2000
