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Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei capitani di cui all'articolo 2 con anzianita' di nomina ad ufficiale non anteriore al 1 settembre 1962 ed a partire dall'anno accademico 1976-77. Agli ufficiali ammessi a frequentare il corso di stato maggiore anteriormente all'anno accademico suddetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi ufficiali concorrono alla copertura degli incarichi di cui all'articolo 12.
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 16 agosto 2000
