Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 2000 al 24 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni della presente legge si applicano nei confronti dei capitani di cui all'articolo 2 con anzianita' di nomina ad ufficiale non anteriore al 1 settembre 1962 ed a partire dall'anno accademico 1976-77. Agli ufficiali ammessi a frequentare il corso di stato maggiore anteriormente all'anno accademico suddetto, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi ufficiali concorrono alla copertura degli incarichi di cui all'articolo 12. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214

6

- Il D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 13-ter, lettera a)) che "Il regolamento di cui al comma 13-bis entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data sono abrogati: a) l'articolo 1, primo comma, lettere a) e c), e gli articoli 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 28 aprile 1976, n. 192". - Il regolamento di cui all'art. 4, comma 13-ter, alinea del D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, come modificato dal D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214, e' stato emanato con Decreto 10 febbraio 2003, n. 64, pubblicato in G.U. 11/04/2003, n. 85.

Testo in vigore dal 16 agosto 2000 al 24 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art15 · fonte su Normattiva