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Al corso di stato maggiore sono ammessi inoltre, a domanda e previo superamento di apposito concorso per titoli, i capitani dell'Arma dei carabinieri aventi l'anzianita' di grado prevista annualmente nel bando di concorso, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento e non abbiano superato il trentottesimo anno di eta' al 31 dicembre dello anno di inizio del corso di stato maggiore. Il numero dei posti da mettere a concorso e' fissato annualmente in relazione alle esigenze dell'Arma. Le modalita' del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. Il regolamento dovra' essere emanato entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale. La partecipazione al concorso e' limitata ad una sola volta.
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 31 dicembre 1985
