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Alla frequenza del corso di istituto sono destinati i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri che non abbiano gia' frequentato il corso di stato maggiore o il corso di aggiornamento tecnico-professionale e che saranno prevedibilmente inclusi nella aliquota di valutazione ai fini dell'avanzamento al grado di maggiore nell'anno successivo a quello di svolgimento del corso medesimo. Essi vi sono ammessi in ordine di ruolo e dopo aver compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, salvi i rinvii dovuti a motivi di servizio o a gravi motivi di carattere privato riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione o a comprovata infermita'.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1985 al 24 ottobre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art3 · fonte su Normattiva