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L'articolo 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e' sostituito dal seguente: "I capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi e non abbiano superato il trentottesimo anno di eta' al 31 dicembre dell'anno di inizio del corso di stato maggiore, possono essere ammessi, a domanda, per una sola volta, a partecipare ad un concorso per titoli ed esami per l'ammissione al corso di stato maggiore. I capitani di cui al comma precedente che superino gli esami finali del corso di stato maggiore sono trasferiti nel ruolo normale dell'Arma corrispondente a quella d'impiego. Le modalita' del concorso ed i titoli da valutare sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge. I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del Ministro per la difesa".
Testo in vigore dal 11 maggio 1976 al 24 ottobre 2000
