Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'"Avanzamento degli ufficiali dell'Esercizio della Marina e dell'Aeronautica", quale risulta modificato dagli artt. 9 e 10 della legge 16 novembre 1962, n. 1622. Invero detta norma - la quale disciplina l'attribuzione del "vantaggio di carriera" spettante agli ufficiali che abbiano acquisiti taluni titoli - non viola, ma attua il principio di uguaglianza, con lo stabilire che, per effetto dello spostamento in ruolo in cui si concreta il suddetto vantaggio, nessun ufficiale può oltrepassare altro ufficiale della propria Arma o servizio, già di lui più anziano, che abbia conseguito uguale titolo. È evidente, infatti, che tale superamento è da essa interdetto nel solo caso di assoluta identità di posizioni ed esclusivamente quale conseguenza del "vantaggio di carriera", mentre non lo è in conseguenza di altri titoli.
Art. 3 cost. · Art. 9 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito · Art. 10 Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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urn:nir:stato:legge:1962-11-16;1622~art10 · fonte su Normattiva