Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 NOVEMBRE 1997, N. 464
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Agli ufficiali frequentatori del corso di stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale. ((Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale.))
Testo in vigore dal 31 dicembre 1985 al 20 gennaio 1998
