Norme sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito

Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 NOVEMBRE 1997, N. 464

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1998 al 24 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1998 al 24 ottobre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1985 al 20 gennaio 1998. 36 parole tolte.

Agli ufficiali tolto: frequentatori del corso di stato maggiore sono comunicate le valutazioni trimestrali, le votazioni riportate agli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata in graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-28;192~art5 · fonte del testo