Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 NOVEMBRE 1997, N. 464
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Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri frequentatori del corso d'istituto sono comunicate le votazioni riportate negli esami finali e, al termine del corso, la posizione occupata nella graduatoria. La graduatoria e' pubblicata nel Giornale ufficiale.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1998 al 24 ottobre 2000
